Statuto

Statuto dell’Associazione Italia Langobardorum
Aggiornato al 24 aprile 2014

Articolo 1
Costituzione e sede
É costituita l’Associazione Italia Langobardorum, con sede a Spoleto. Essa è regolata dalle disposizioni contenute nel presente statuto sociale e per quanto non previsto dalle norme del codice civile e da quelle vigenti in materia.

Articolo 2
Finalità
L’associazione opera per la realizzazione di obiettivi e azioni previsti dal Piano di Gestione della candidatura UNESCO e dalle sue successive implementazioni. L’Associazione persegue, ispirandosi ai principi di reciproca solidarietà tra i territori, relativamente al patrimonio longobardo, obiettivi di sviluppo della conoscenza sui beni del patrimonio, di tutela, protezione, valorizzazione degli stessi oltre che di promozione culturale, di sensibilizzazione e di sviluppo socio-economico integrato dei Territori di riferimento.
L’Associazione può, nell’ambito dell’attività finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali promuovere e realizzare, direttamente o in concorso con altri organismi o istituzioni o attraverso soggetti esterni, attività di promozione, organizzazione, comunicazione, monitoraggio anche aventi natura commerciale.
Gli oneri finanziari di cui l’Associazione si farà carico con le diverse modalità indicate nello Statuto, sono esclusivamente quelle relative alla gestione delle iniziative di rete, gravando invece a carico dei singoli soggetti giuridici gli interventi di conservazione e recupero dei propri beni o le manifestazioni che non determinano il coinvolgimento di tutti i soci fondatori.

Articolo 3
Soci
Sono soci fondatori i Comuni sede dei siti della candidatura seriale. Gli altri soggetti firmatari dell’Atto di Intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC) sottoscritto in Roma il 09.01.2008 hanno diritto di aderire all’Associazione mediante semplice richiesta e contestuale versamento della quota di adesione costitutiva e si distinguono in soci sostenitori e soci aderenti.
I soci sostenitori dell’Associazione sono amministrazioni pubbliche centrali o locali, enti di diritto pubblico e privato, associazioni e società che concorrono al sostegno funzionale e finanziario dell’Associazione.
Soci aderenti sono amministrazioni pubbliche centrali o locali, enti di diritto pubblico e privato, associazioni e società che contribuiscono alla promozione in Italia e all’estero delle attività dell’Associazione. L’ammissione di ulteriori nuovi soci sia sostenitori che aderenti è subordinata al positivo gradimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
Sono equiparati ai soci fondatori i firmatari dell’Atto di Intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC) sottoscritto in Roma il 09.01.2008 che presentino richiesta di adesione all’Associazione entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione informativa del Presidente.

Articolo 4
Obblighi dei soci
I soci sostenitori, tra i quali sono di diritto ricompresi i soci fondatori, sono tenuti a versare:
– la quota di adesione costitutiva del fondo di dotazione;
– la quota annuale di associazione stabilita dal consiglio di amministrazione.

I soci aderenti sono tenuti a versare la sola quota di adesione costitutiva del fondo di dotazione.

Articolo 5
Organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea dei soci;
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Presidente.

Articolo 6
Assemblea dei soci
L’Assemblea è composta dai soci sostenitori ed aderenti. Hanno diritto di voto i soci sostenitori ed i soci aderenti in regola con le quote associative annuali salvo quanto appresso precisato.L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione mediante lettera raccomandata spedita almeno quindici giorni prima del giorno della riunione, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio dei soci, al numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica. L’avviso di convocazione deve inoltre contenere l’Ordine del giorno della riunione, la data e il luogo di svolgimento.
Essa deve essere inoltre convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione o un terzo dei soci sostenitori.

All’assemblea compete:

– approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
– deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la quota di adesione costitutiva;
– deliberare eventuali modifiche allo Statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione;
– deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio;
– l’elezione del Revisore dei conti.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti aventi diritto al voto. Per la validità delle deliberazioni è necessaria in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita purché i presenti siano in numero non inferiore a 1/3 dei soci aventi diritto al voto, salvo quanto disposto ai commi seguenti.
Per le modificazioni allo Statuto, per lo scioglimento dell’Associazione e per la devoluzione del patrimonio è richiesta la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
L’Assemblea potrà costituire nel proprio seno commissioni o gruppi di lavoro.

Articolo 7
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto dai sette Sindaci, o loro delegati, dei Comuni di Cividale del Friuli (UD), Benevento, Monte Sant’Angelo (FG), Brescia, Campello sul Clitunno (PG), Spoleto, (PG), Castel Seprio o Gornate Olona (VA).
I Comuni di Castel Seprio o Gornate Olona sono tenuti a designare al ricevimento della prima convocazione del Consiglio di Amministrazione dell’anno sociale il proprio unico rappresentante.
La carica di Consigliere di Amministrazione, di Presidente e di Vice Presidente è ricoperta a titolo gratuito fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, mediante preavviso scritto, di almeno cinque giorni. Il preavviso deve contenere l’ordine del giorno della riunione. In caso di urgenza il Consiglio potrà essere convocato a mezzo telefax e/o posta elettronica almeno un giorno prima della data fissata per la riunione. Il Consiglio d’Amministrazione può inoltre essere convocato su richiesta di almeno tre consiglieri.
L’avviso di convocazione deve indicare il luogo dell’adunanza che potrà essere la sede legale o altra località della Rete. Le sedute del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in videoconferenza. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio d’Amministrazione delibera in ordine ai seguenti argomenti:

– proposta di bilancio preventivo e di conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
– determinazione dell’ammontare delle quote di associazione annuali e proposizione all’Assemblea dei soci della quota di adesione costitutiva;
– nomina del Presidente e del Vice Presidente, scelti fra i propri membri a rotazione. La presidenza è assunta dal Sindaco che nell’anno precedente ha ricoperto la carica di Vice Presidente;
– assunzione di personale di ogni ordine e grado e relativo trattamento economico e contrattuale, nonché assegnazione di eventuali incarichi di collaborazione professionale e di consulenza od utilizzo di personale interno secondo gli accordi intervenuti fra i soci;
– approvazione dei programmi di attività;
– approvazione di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati all’Assemblea e ratifica degli atti di propria competenza adottati dal Presidente nei casi di urgenza;
– eventuale nomina di un direttore per l’adozione degli atti di gestione in base agli indirizzi degli organi istituzionali;
– eventuale istituzione di sedi operative.

Articolo 8
Presidente
Il Presidente resta in carica un anno e ha la rappresentanza legale dell’Associazione, convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione, in sua assenza e/o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.
Il Presidente in particolare:
– provvede a tutti gli atti di esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
– adotta, nei casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo l’obbligo di ratifica da parte del Consiglio stesso.

Articolo 9
Abrogato.

Articolo 10
Patrimonio e bilancio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote di adesione costitutiva versate, che costituiscono il fondo di dotazione, nonché dalle attrezzature e dai beni mobili e immobili a qualsiasi titolo acquisiti.
Il fondo di dotazione viene inizialmente costituito dai soli soci fondatori nella quota pro-capite di € 2.500,00.
I Comuni di Castel Seprio e Gornate Olona sono tenuti a versare un’unica quota. La determinazione delle quote ulteriori da versare da parte degli altri soci sarà successivamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:

– dalle quote associative annuali dei soci, per le quali i Comuni di Castel Seprio e Gornate Olona sono tenuti a versare un’unica quota;
– da altri contributi dei soci;
– da contributi di altri Enti pubblici e privati;
– dal reddito di beni costituenti il patrimonio;
– dai proventi delle manifestazioni, delle pubblicazioni ed in genere dell’attività dell’Associazione.
L’anno sociale e finanziario decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.
Il bilancio preventivo dell’esercizio in corso ed il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente devono essere approvati dall’assemblea entro il mese di febbraio.
Qualora in sede di consuntivo venga accertata l’esistenza di un disavanzo nella gestione dell’esercizio finanziario, il Consiglio di Amministrazione provvede a individuare le relative fonti di copertura da iscrivere quali poste in entrata nel successivo bilancio preventivo.
Qualora il disavanzo di gestione accertato a consuntivo non sia stato sanato entro sei mesi dalla conclusione del successivo esercizio secondo le modalità di cui al precedente comma, gli organi sociali decadono ed il Presidente provvede allo scioglimento e alla liquidazione dell’Associazione.

Articolo 11
Recesso dei soci ed esclusione
Il recesso dei soci è consentito con preavviso di tre mesi ed ha effetto con lo scadere dell’anno sociale.
Il socio che abbia esercitato il recesso non può recuperare i contributi versati e non ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
I soci sostenitori che non sono in regola con il versamento della quota annuale e che non vi provvedono entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione decadono di diritto.

Articolo 12
Scioglimento e liquidazione
In caso di scioglimento dell’Associazione, le eventuali attività nette saranno devolute ad istituzioni od enti operanti con finalità analoghe a quelle proprie dell’Associazione.